giovedì 4 dicembre 2014

Lavoro nero: come fare denuncia e le sanzioni per il datore di lavoro

Quali sono le procedure da seguire per denunciare il lavoro in nero e cosa rischia il datore di lavoro


Oggi il precariato spadroneggia incontrastato. L'attuale legislazione, in Italia, sembra favorirlo anziché debellarlo, è inutile negarlo, a dispetto di quanto accade in molti paesi dell'Ue. Ad esempio in Germania, dove i contratti di lavoro sono maggiormente tutelati, nonostante la crisi finanziaria imperversi su tutti i mercati europei e mondiali. Purtroppo, nel nostro Paese esiste un altro "cancro" da estirpare: lo sfruttamento dei lavoratori in nero, assunti senza contratto, con retribuzioni stracciate, senza garanzie previdenziali, e soprattutto, cosa ancor più grave, senza garanzie di sicurezza sul posto di lavoro, senza rispetto del diritto alla salute e alla vita.

Molti lavoratori accettano di lavorare in modo non regolare, solo per disperazione, perché non riescono a trovare altro. Ecco perché è importante denunciare il lavoro in nero, in modo da sviare i datori da qualunque intento. Questa guida elenca i modi per procedere alla denuncia di presunte irregolarità nelle assunzioni. La cosa più semplice che puoi fare, è denunciare il fatto direttamente all'Ufficio di Ispettorato Provinciale del Lavoro. Potrai trovare il contatto più vicino al tuo comune di residenza semplicemente digitando su Internet nell'elenco delle Pagine Gialle.

Vediamo quali sono i passi da percorrere per far valere i propri diritti :
  • denunciare i fatti all’Ispettorato del Lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro di pertinenza, trovando il contatto presso le pagine gialle
  • riportare dati relativi all’attività e alle mansioni svolte, indicando l’indirizzo della ditta, il giorno di inizio del lavoro, gli orari di lavoro e la retribuzione percepita;
  • procurarsi prove documentali attestanti il lavoro effettuato ed eventuali prove testimoniali a sostegno della denuncia
Il passo successivo è quello di rivolgersi all’ufficio vertenze e legale di un Sindacato (UNAL) per ottenere la consulenza delle associazioni di categoria con dei costi decisamente inferiori a quelli richiesti da un professionista abilitato. Gli operatori investiti della causa provvedono ad aprire la pratica.
L’organizzazione sindacale provvedere a svolgere le attività per addivenire ad una conciliazione mediante una contrattazione e pacifica gestione della controversia. Qualora l’azienda non sia disponibile ad una definizione bonaria della problematica, gli studi legali convenzionati con il sindacato provvederanno a prendere in mano la pratica per gestire la causa davanti al Giudice del Lavoro
Nella fase di preparazione della vertenza verranno coinvolti anche l’Inps e l’Inail e l’Asl di competenza territoriale che si occuperanno di appurare le irregolarità di loro competenza.
L’Inail verrà infatti coinvolto per controllare che il datore di lavoro tuteli i diritti contributivi e previdenziali del prestatore d’opera. L’Asl interverrà invece nel caso in cui vengano denunciate irregolarità connesse a condizioni igienico sanitarie o alla sicurezza sul lavoro non a norma per i lavoratori. L’asl interviene in misura preventiva, a fronte della segnalazione per garantire il rispetto delle norme essenziali
Un altro modo per denunciare la propria condizione di lavoratore in nero è quello di rivolgersi alla Guardia di Finanza e sporgere denuncia. Quest’ultima può essere effettuata nel totale anonimato.
Sanzioni per il datore di lavoro
L’assunzione di lavoratori in nero oggi comporta una maxi sanzione introdotta con il Decreto Legge n. 145 convertito con la Legge n. 9 del 2014.
A far data dal 24 dicembre 2013 tutti i periodi di lavoro in nero, anche quelli iniziati prima di tale data comporteranno a carico del datore di lavoro le seguenti due sanzioni:
Sanzione minima pari a 1.950 euro e sanzione massima di 15.600 euro. A queste sanzioni si aggiungerà una sanzione addizionale pari a 195 euro per ogni giorno di lavoro in nero.
Si constata un incremento del 30% rispetto al sistema prima in vigore.

mercoledì 15 gennaio 2014

ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE - NUOVE MAXI SANZIONI

Dal 24 dicembre scorso sono in vigore le nuove maxi sanzioni in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.
Il decreto legge n. 145/2013, allo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha infatti aumentato significativamente – addirittura, in alcuni casi, fino a 10 volte – gli importi delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti.
Come noto, la legge stabilisce che l’orario di lavoro non deve superare le 48 ore in 7 giorni (rilevabili come media) e il lavoratore deve riposare almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pari a:
  • da 1.000 a 7.500 euro (prima variava tra 100 e 750 euro);
  • da 4.000 a 15.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata in almeno 3 periodi che l’azienda usa per rilevare la media dell’orario di lavoro effettuato dai dipendenti;
  • da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori e interessi almeno 5 periodi di riferimento (in questo caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Il periodo di riposo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Il periodo di riferimento in cui va rilevata l'eventuale violazione, invece, può essere di 4, 6 o 12 mesi.
Con riferimento al riposo giornaliero, che per legge deve essere pari a 11 ore consecutive ogni 24 ore, in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pari a:
  • da 500 a 1.500 euro;
  • da 3.000 a 10.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata in almeno 3 periodi di 24 ore;
  • da 9.000 a 15.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori o interessi almeno 5 periodi di 24 ore (in questo caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Infine, aumentano del 30% le sanzioni previste per il lavoro in nero: ferma restando la sanzione per la mancata interruzione del rapporto di lavoro (che resta invariata), si applica una sanzione amministrativa da 1.950 a 15.600 euro (prima da 1.500 a 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195 euro (da 150) per ogni giornata di lavoro effettivo.
In aumento anche la sanzione prevista per i lavoratori in nerosuccessivamente regolarizzati: la sanzione amministrativa va da 1.300 a 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 39 euro per ogni giornata di lavoro irregolare. Inoltre, è impossibile applicare la diffida.
Sanzione amministrativa in aumento del 30% anche per il datore di lavoro che incorra nella sospensione dell'attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per cui è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari, rispettivamente, a 1.950 e 3.250 euro.