mercoledì 3 ottobre 2012

LICENZIAMENTO Congedo parentale, legittimo il licenziamento: se manca la comunicazione al datore

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 2 ottobre 2012 n. 16746


Licenziamento legittimo per la lavoratrice madre in astensione facoltativa che non invii la richiesta di congedo all’Inps e per conoscenza al datore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16746/2012 respingendo il ricorso della donna lavoratrice. Per i giudici “la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’istituto di assicuratore ove quest’ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell’assenza, che è frazionabile”. Anche il Dlgs 151/2001, Tu maternità, stabilisce che per il congedo parentale “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”.
Comunicazione mai avvenuta da parte della lavoratrice la quale non ha neppure allegato condizioni particolari legate al puerperio che abbiano avuto una incidenza causale o concausale per il suddetto comportamento omissivo.