lunedì 29 ottobre 2012

Lo stress da super lavoro deve essere risarcito


Il danno per lo stress da super lavoro va riconosciuto al lavoratore anche se non lo ha mai rivendicato nel corso del rapporto di lavoro e anche se, successivamente, viene espulso dall'ufficio. Il via libera arriva dalla Cassazione (sezione Lavoro, sentenza 18211) che spiega come, «in base al principio della `ragionevolezza´ l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute». In questo modo, la Suprema Corte ha convalidato un risarcimento del danno biologico pari a 25 mila euro nei confronti di un ex portiere di notte che aveva lavorato presso una società nella capitale, dal settembre 1974 al marzo 1997, riportando una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo. 

Come ricostruisce la sentenza redatta da Umberto Berrino, il portiere, che per tanti anni aveva garantito l'assistenza ai clienti, curandosi anche della cura dei valori in cassaforte, aveva accusato uno stress da super lavoro (l'orario di lavoro andava dalle 21 alle 9 del mattino successivo). Da qui la sua richiesta di essere spostato ad un turno diurno. La società lo aveva invece licenziato, sostenendo che esistevano altri due portieri per il turno di giorno. Davanti al giudice del Lavoro era stata stabilita la legittimità del licenziamento ma la società era stata condannata a risarcire l'ex portiere con 25 mila euro per la sindrome ansioso-depressiva. La Corte d'appello di Roma, nel marzo 2008, aveva inoltre riconosciuto al lavoratore una ulteriore somma di 1292 euro a titolo di differenze retributive.

Contro la condanna al risarcimento dello stress al lavoratore, la società ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante date le «pause di inattività» legate a quel genere di prestazione. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso e ha osservato che «il principio di `ragionevolezza´ in base al quale l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa» 

Del resto, annota ancora la Suprema Corte, «il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la semplice temporanea inattività, computabile, invece a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale nel primo caso può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente la propria forza di lavoro per ogni necessità». 

Nel caso in questione, la Cassazione ha fatto notare che «legittimamente la Corte d'appello ha osservato che la società aveva imposto al lavoratore ritmi lavorativi gravosi come tali incidenti sull'equilibrio psico-fisico del medesimo». Del tutto legittimamente, dunque, il super lavoro è stato ritenuto «concausa della sindrome nevrotica ansiosa» del lavoratore. 

(Fonte: Adnkronos) 

mercoledì 3 ottobre 2012

LICENZIAMENTO Congedo parentale, legittimo il licenziamento: se manca la comunicazione al datore

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 2 ottobre 2012 n. 16746


Licenziamento legittimo per la lavoratrice madre in astensione facoltativa che non invii la richiesta di congedo all’Inps e per conoscenza al datore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16746/2012 respingendo il ricorso della donna lavoratrice. Per i giudici “la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’istituto di assicuratore ove quest’ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell’assenza, che è frazionabile”. Anche il Dlgs 151/2001, Tu maternità, stabilisce che per il congedo parentale “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”.
Comunicazione mai avvenuta da parte della lavoratrice la quale non ha neppure allegato condizioni particolari legate al puerperio che abbiano avuto una incidenza causale o concausale per il suddetto comportamento omissivo.